IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera d), della citata legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attivita' di verifica sulla consistenza e le modalita' della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonche' sul rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, recante "Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile", ed in particolare gli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, lettera c); Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2000, recante la struttura ordinativa, le competenze e la dotazione organica dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e delle strutture periferiche; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. L'attivita' ispettiva effettuata nei confronti di tutti gli enti convenzionati per l'impiego di obiettori di coscienza e' finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d'impiego; la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza nonche' la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati. 2. Per l'anno 2001, il programma di attivita' ispettiva fissa i criteri per l'effettuazione delle verifiche, periodiche e a campione, da svolgersi presso gli enti convenzionati.