IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n.  230, recante "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza";
  Visto  in  particolare  l'art. 8, comma 2, lettera d), della citata
legge  che  demanda  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri la
definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attivita'
di  verifica  sulla  consistenza e le modalita' della prestazione del
servizio  civile  da  parte degli obiettori di coscienza, nonche' sul
rispetto  dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le
amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'art. 8;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
352,  recante "Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile", ed in particolare gli
articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, lettera c);
  Visto  l'art.  3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 febbraio 2000, recante la struttura ordinativa, le
competenze  e  la  dotazione  organica  dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile e delle strutture periferiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. L'attivita' ispettiva effettuata nei confronti di tutti gli enti
convenzionati  per l'impiego di obiettori di coscienza e' finalizzata
ad  accertare  il rispetto delle disposizioni normative in materia di
servizio  civile,  delle  convenzioni  e  dei  progetti d'impiego; la
consistenza  e  le modalita' della prestazione del servizio civile da
parte  degli  obiettori  di  coscienza  nonche'  la correttezza della
gestione amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati.
  2.  Per  l'anno  2001,  il programma di attivita' ispettiva fissa i
criteri per l'effettuazione delle verifiche, periodiche e a campione,
da svolgersi presso gli enti convenzionati.